Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ASSOCIAZIONE INSIEME PER CERNOBYL – O.N.L.U.S.”.

Denominazione – Sede – Durata – Scopi

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE INSIEME PER CERNOBYL – O.N.L.U.S.”, di seguito definita “Associazione”.

Art. 2 – L’associazione ha sede in Cairo Montenotte (Savona), Via Adolfo Sanguinetti numero civico 19 (diciannove).

Art. 3 – L’Associazione si ispira ai principi che sono alla base del volontariato.
Questi principi sono: l’assenza di fini di lucro, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, lo spirito comunitario, l’utilizzo e l’organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci che a titolo di volontariato partecipano, nelle diverse forme, all’attività ed alla gestione dell’Associazione.
L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone lo scopo di organizzare il soggiorno nell’ambito della Regione Liguria, di bambini bielorussi, russi, ucraini o provenienti da altri Paesi, al fine di dare un supporto umanitario nei confronti delle popolazioni colpite da particolari problemi ecologici, bellici o di altra natura, e raccogliere fondi necessari tra Enti pubblici e privati da destinare ad attività di accoglienza dei bambini stessi.
Per questo l’Associazione intende riunire persone legate esclusivamente da sentimenti di solidarietà umana e sociale e volontariato.
Il fine esclusivo dell’Associazione è quello di una solidarietà concreta verso i minori sopra descritti.
L’Associazione , nell’osservanza di quanto disposto dalla legge 11 agosto n. 266, potrà compiere tutte quelle operazioni collaterali dell’attività di volontariato vera e propria, al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi, e cioè:

  • organizzare manifestazioni culturali per la raccolta dei fondi;
  • partecipare a mostre e fiere per diffondere la conoscenza dei propri scopi;
  • svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale in cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione e all’accoglienza dei bambini in stato di bisogno;
  • aderire ad organizzazioni aventi medesimo fine.

L’Associazione potrà anche procedere ad acquisti immobiliari purché da destinare a sede sociale.
L’Associazione potrà altresì utilizzare temporaneamente, nel conto corrente bancario proprio, castelletti bancari in modo tale da poter temporaneamente risultare a debito (nel conto corrente) per affrontare le spese dell’organizzazione di viaggi e trasferte degli associati e dei soggetti beneficiati (bambini bielorussi, russi, ucraini o provenienti da altri Paesi), purché avvenga quanto prima l’azzeramento del castelletto stesso mediante l’utilizzo dei proventi di manifestazioni organizzate dall’Associazione stessa. Le finalità dell’Ente si esauriscono nell’ambito della Regione Liguria.
L’Ente opera esclusivamente nelle materie di cui al D.P.R. n. 616/1977.

Art. 4 – La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) e alla scadenza l’Assemblea ne stabilirà la proroga o la cessazione.

Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 5 – Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituiti:

  • dalle erogazioni, donazioni e lasciti provenienti da Enti pubblici e/o privati e da privati cittadini;
  • dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 6 – L’esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo – dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti – e quello preventivo del successivo esercizio.

Soci

Art. 7 – I soci possono essere volontari o onorari.
Il numero dei soci è illimitato.
Gli aspiranti soci volontari dovranno risiedere nella Regione Liguria. Essi dovranno condividere le finalità dell’Associazione e attivarsi concretamente per realizzarle; dovranno possedere requisiti di moralità, affidabilità e serietà.
L’attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Al socio volontario possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea.
Soci onorari sono quelli nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Chi desidera diventare socio volontario deve presentare domanda al Consiglio Direttivo specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, professione;
b) nome, cognome, luogo e data di nascita e professione del coniuge, se esistente;
c) composizione del nucleo familiare.

Art. 9 – L’accoglimento della domanda di ammissione dei nuovi soci volontari è deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – I soci sono obbligati ad osservare lo Statuto, il regolamento interno, se predisposto, e le delibere legalmente prese dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – La qualità di socio volontario si perde per morte nonché per recesso e per esclusione.

Art. 12 – Il recesso del socio dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 13 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio Direttivo essere escluso il socio che:

a) non osserva le disposizioni dell’atto costitutivo e del Regolamento interno, se predisposto, oppure le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo legalmente prese;
b) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione;
c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione o fomenti dissidi fra i soci.

Art. 14 – Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma degli articoli 10 – 11 – 12 devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata all’interessato il quale può ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata all’Associazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.
Esso non ha effetto sospensivo.

Amministrazione

Art. 15 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sette membri appartenenti alla categoria dei soci volontari, membri eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o di decesso di uno di essi, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario – Tesoriere, qualora a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un apposito verbale che è sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza alcuna limitazione.
Il Consiglio potrà conferire ai soci incarichi particolari per i quali non è previsto alcun compenso.
E’ data facoltà, inoltre, al Consiglio Direttivo, di far partecipare alle sue adunanze anche soci ordinari in qualità di invitati permanenti con voto consultivo.

Art. 19 – Il Presidente, o in sua assenza, il Vice Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Libri contabili

Art. 20 – Indipendentemente dalle norme fiscali e di altra natura, il Consiglio Direttivo controlla la regolare tenuta dei seguenti libri contabili:

  • libro dei soci;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
  • libro degli inventari;
  • altri libri che il Consiglio Direttivo reputa idonei per una più chiara e spedita contabilità.

Assemblee

Art. 21 – I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il ventotto febbraio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’Albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’Ordine del Giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve essere anche convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea può essere convocata nella sede sociale o in altri locali ritenuti più idonei ad accogliere tutti i partecipanti.

Art. 22 – l’Assemblea delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto.

Art. 23 – Hanno il diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Art. 24 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi L’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 25 – Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.

Collegio dei Probiviri

Art. 26 – E’ costituito un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, eletto annualmente dall’Assemblea dei soci.
Esso nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.

Scioglimento

Art. 27 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Nel caso di cessazione dell’Associazione il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione avente scopo analogo o affine a quelle in oggetto.

Controversie

Art. 28 – Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri come già sopra detto nominati dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo e senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Disposizioni generali e finali

Art. 29 – Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.