Regolamento
1. L’Associazione non svolge in alcun modo eventuali forme di affidamento o adozione internazionale. L’attività di accoglienza è esclusivamente quella di ospitalità temporanea dei minori a fine sociale e terapeutico.
2. I programmi di accoglienza devono essere svolti con il solo fine di aiuto umanitario. La famiglia ospitante deve essere preparata eventualmente ad affrontare particolari difficoltà di comunicazione, cultura e problemi di salute del minore. Inoltre la famiglia ospitante si impegna a non rinunciare al progetto di ospitalità dopo l’avvenuta conferma e di portare a termine il progetto in corso senza rinunciare al dovere che si è assunta di ospitare presso il proprio nucleo famigliare il minore, sino alla data della partenza dello stesso, a meno di eventi straordinari valutabili dal Consiglio Direttivo. In quest’ultimo caso sarà facoltà dell’Associazione chiedere il rimborso del costo del volo (se il soggiorno non è ancora iniziato) e provvedere al mantenimento del bambino per il periodo restante ed antecedente alla sua partenza in caso di interruzione anticipata del soggiorno.
3. La famiglia ospitante si impegna altresì a presentare i documenti richiesti dall’Associazione necessari all’espletamento delle pratiche relative ai progetti di ospitalità nei tempi e modi prestabiliti. Eventuali ritardi comporteranno l’esclusione della famiglia dal progetto di soggiorno.
4. L’iscrizione all’Associazione comporta un tesseramento annuale, a famiglia, che dovrà essere versato ogni anno unitamente alla quota richiesta per il viaggio del minore relativo al primo progetto annuale al quale si aderisce. Mancati pagamenti comporteranno l’esclusione delle famiglie in questione in entrambi i progetti annuali.
5. La quota di pagamento richiesta ad ogni famiglia dai responsabili dell’Associazione dovrà essere tassativamente versata sul conto corrente fornito dall’Associazione entro i termini stabiliti e comunicati dai responsabili. Mancati pagamenti entro la data segnalata comportano l’esclusione delle famiglie inadempienti dal progetto in questione.
6. Ogni minore può essere riospitato negli anni successivi presso la stessa famiglia, sino al compimento del diciottesimo anno di età.
Qualora la famiglia ospitante sia impossibilitata o rinunci a riospitare il minore, sarà facoltà dell’associazione affidare tale minore ad altra famiglia.
7. Ogni famiglia che partecipa al programma di accoglienza si impegna a rispettare lo statuto, il regolamento e le decisioni prese a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci, nonché a partecipare alle riunioni informative con i responsabili del progetto almeno con la presenza di un famigliare. L’assenza alle riunioni di gruppo potrà essere motivo ostativo per l’affidamento temporaneo del minore. Si impegna altresì a garantire la tutela del minore rispettando i suoi diritti relativi alla cultura, religione e alla privacy.
8. La famiglia ospitante diviene responsabile civile del minore durante il programma di accoglienza anche se l’Associazione stipula una polizza assicurativa per responsabilità civile e danno contro terzi, nonché per infortuni, danni permanenti e morte.
9. Non vi sono limiti di età, religione, status sociale o di componenti del nucleo famigliare purché non vengano a mancare le prerogative che garantiscono al minore ospitato il beneficio di una serena vacanza. Non verranno accolte richieste nominative qualora sul territorio italiano risiedano genitori, famigliari o altre persone con la tutela del minore.
10. La famiglia ospitante si impegna a farsi rilasciare il Tesserino Sanitario temporaneo del minore, secondo le modalità fornite dal responsabili dell’Associazione. Si ricorda che la mancata osservazione di questa norma solleverà da ogni responsabilità economica l’Associazione stessa.
11. La famiglia ospitante si impegna a garantire il rimpatrio del minore entro i termini i fissati dall’Associazione che sono contenuti nel visto e nel permesso di soggiorno. Qualsiasi violazione delle leggi che regolamentano tali iniziative verranno denunciate alle autorità competenti e perseguite nei termini di legge.
12. Pur essendo consentito alla famiglia di condurre il minore in qualsiasi località a scelta, durante il periodo di ospitalità, si ricorda che il Comitato Tutela Minori Stranieri di Roma vieta l’uscita dai confini nazionali. Inoltre è indispensabile, per favorire eventuali controlli delle autorità, che la famiglia sia sempre reperibile ovunque si trovi.
13. Ogni famiglia che aderisce al programma di ospitalità oltre alle spese di viaggio, assicurative e accessorie, deve garantire vitto e alloggio, per tutta la durata del soggiorno, al minore ospitato.
14. I costi a carico di ogni famiglia ospitante potranno essere parzialmente abbattuti attraverso raccolte di fondi organizzate dall’Associazione. Sono vietate le raccolte di fondi a gestione personale, qualsiasi donazione in denaro o altro ricevuto singolarmente dovrà essere versato nelle casse dell’Associazione. Non è consentito in alcun modo l’abbattimento della quota associativa annuale attraverso i mezzi citati. Detti fondi verranno utilizzati altresì per progetti mirati in favore dei bambini orfani residenti in internato che non partecipano ai viaggi e bambini di villaggi bisognosi.
15. In riferimento al punto sopra citato si richiede di prestare attenzione ai bagagli dei minori al momento del rientro in Ucraina. Si ricorda che il peso massimo ammesso è di Kg 20 più un bagaglio a mano. E’ importante non superare il limite permesso in quanto ad ogni partenza l’Associazione invia scatole contenenti generi vari agli istituti e nei villaggi.
16. Le nuove normative impongono severe limitazioni sull’imbarco in aereo di liquidi. La famiglia ospitante si impegna a non consegnare al bambino ed a non inserire nel bagaglio a mano, alcun tipo di liquido.
17. Si ricorda che tranne in casi di estrema necessità il governo ucraino vieta prelievi di sangue, anestesie totali e locali (anche per otturazioni dentarie) e qualsiasi altra azione invasiva non autorizzata dai genitori o dall’istituto di provenienza del minore.
18. L’Associazione provvederà ad accogliere e ricondurre i minori agli aeroporti di partenza e arrivo, al loro smistamento e trasferimento al luogo prestabilito per l’affidamento alle rispettive famiglie. Per motivi organizzativi e di responsabilità non sono consentite iniziative personali per il trasferimento dei minori da e per l’aeroporto. Eventuali deroghe saranno valutate dal Consiglio Direttivo.
19. Per garantire il proseguimento del programma nei modi stabiliti sono vietate iniziative personali verso l’Associazione di riferimento in Ucraina e gli istituti di provenienza dei minori non autorizzate dai responsabili dell’Associazione.
20. Per qualsiasi altra norma o regola non citata sul presente regolamento fanno fede gli articoli dello statuto, nonché le norme legislative in corso.


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